Il Piano di Emergenza Comunale deve essere concepito come uno strumento dinamico e operativo a tutti gli effetti e, come tale, necessita di verifiche e aggiornamenti periodici. L’aggiornamento periodico è necessario per poter gestire con efficacia e immediatezza le situazioni di emergenza che sono modificate dai cambiamenti territoriali, sociali e organizzativi. Tale aggiornamento deve essere fatto ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell’assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti ecc.).
Il presente Piano di Protezione Civile è stato redatto in ossequio all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007 n. 3606 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”, infatti l’art. 1 comma 9 dispone che i sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla citata ordinanza predispongano i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell’assistenza della popolazione. Ancora nell’ambito della pianificazione comunale di emergenza, il comma 10 dello stesso articolo dispone che il Commissario delegato ponga in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge n. 268/1998, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi.